Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion and lack of logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Jin Lianfen's appeal inadmissible, rejecting all claims regarding legal violations and lack of motivation. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and failed to properly evaluate procedural data, but the Court found no such defects. Consequently, the appeal was dismissed because the Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or challenge the logical consistency of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. proc. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the facts or challenging the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIN LIANFEN nato il 15/05/1980 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\\
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Jin Lianfen; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 2-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati; che invero la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; che tali considerazioni risultano assorbenti anche in relazione alla richiesta di rinnovazione istruttoria; che sul punto la corte di merito ha anche spiegato come non sussista la denunciata violazione del principio del contraddittorio in relazione alla omessa audizione di testi irreperibili; che infine l'ultimo motivo è puramente reiterativo di questioni già dedotte dinanzi al giudice di appello che con argomenti privi di qualsiasi vizio ha già esposto le ragioni della mancata rinnovazione istruttoria non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 603 cod.proc.pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 \Il consigliere et. Ignazio Par Il Presidente Luciary5 Imperiali 1) L V o :) i i.