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Ordinanza — n. 22096/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive of previously rejected legal complaints regarding extortion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimiliano Cogliano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Cogliano argued that the lower court failed to apply criminal law correctly regarding articles 629 and 393 of the Penal Code, specifically concerning extortion. The court rejected this claim because the arguments were merely a repetition of complaints already thoroughly examined and dismissed with sound legal reasoning by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 629, 393 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of grievances already adequately examined and rejected with correct legal arguments by the court of first instance, lacking specific critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection extortion charge qualification appellate court reasoning court costs and fine estorsione riscossione di pene pecuniarie concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 393 cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COGLIANO MASSIMILIANO nato a ROMA il 23/12/1979 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Cogliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in ordine alla corretta qualificazione del fatto nei termini dell'estorsione avuto riguardo all'importo della somma richiesta ben superiore al debito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I Consigli