Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Bartoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding his criminal responsibility and sentencing, arguing violations of specific penal code articles. The court rejected these claims because the specific legal grounds were not adequately raised or analyzed in the prior appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the grounds raised in the lower court judgment; new or generic legal arguments not previously substantiated are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI ALESSIO nato a GELA il 10/02/1989 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessio Bartoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 70, 85, 88 e 89 cod. pen. quanto all'omesso accertamento della capacità di intendere e volere del ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che, peraltro, tale motivo è anche manifestamente infondato alla luce della stessa rappresentazione contenuta nel ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata quanto al contenuto delle conversazioni intercettate); osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/0