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Ordinanza — n. 22094/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as all non-sentencing grounds were waived by the appellant in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22094/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Cavaliere's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Cavaliere sought to challenge the second-instance judgment regarding plea bargaining, intent, and aggravating circumstances, but the court found these grounds were not deducible because he had already waived all non-sentencing arguments during the appeal phase. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected, emphasizing that parties cannot introduce new substantive objections after having renounced them in the lower appellate court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: If a party has renounced all appeal grounds other than the sentencing treatment, the appeal is inadmissible for any new substantive objections regarding intent or aggravating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds inadmissible appeal plea bargaining challenge second instance waiver court costs and fine rinuncia alla motivazione abbandono del procedimento per truffa maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIOVANNI nato a BARI il 26/02/2000 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Cavaliere; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, aventi ad oggetto la richiesta di patteggiamento, la sussistenza del dolo e delle aggravanti contestate, non sono deducibili in questa sede poiché il ricorrente ha già rinunciato a tutti i motivi in appello diversi dal trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 L({ Il Consiglier Esten