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Ordinanza — n. 22093/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and violation of preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Migliore Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as merely reiterative of arguments already successfully presented to the appellate court regarding the defense's negligence in witness examination. The second ground was dismissed because the law prohibits the Cassation court from re-evaluating the logical consistency of the lower court's reasoning or substituting its own assessment of the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-examine the logical soundness of the lower court's reasoning or substitute its own evaluation of the case facts, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility preclusion rules reiterative grounds logical consistency review Cassation court powers rinuncia al dibattimento orale udienza dibattimentale diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 603 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE SALVATORE nato a GELA il 17/07/1952 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Migliore Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è puramente reiterativo di questioni già dedotte dinanzi al giudice di appello che con argomenti privi di qualsiasi vizio ha già esposto le ragioni della mancata rinnovazione istruttoria essendo la mancata audizione dei testimoni della difesa dipesa dalla negligenza della stessa difesa nel corso del giudizio di primo grado e non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 603 cod.proc.pen.; considerato poi che il secondo motivo che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 7-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, fondata sulle dichiarazioni convergenti di più persone offese che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 5 e pertanto non censurabili nella presente sede;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 Il consigliere Ìtitipt; t. Il Pr idente Luci knperiali ---- -- --_____ .- / IN CA'..\. e I 't. n .; . • , ,