Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding evidence and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The defendants argued for renewed trial proceedings and challenged the evidence reliability and sentencing, but the court found their complaints generic and unrelated to specific errors in the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 603, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must meet strict specificity requirements; generic complaints regarding evidence evaluation or sentencing discretion are inadmissible unless they point to specific, decisive misinterpretations of procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIAMMELLA GIUSEPPE MARCO BRUNO nato a CANOSA DI PUGLIA il 04/02/1988 FIAMMELLA SANTE nato a BARLETTA il 05/12/1979 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Giuseppe Marco Bruno Fiammella e Sante Fiammella; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi dei reati ascritti agli imputati, con particolare riguardo alla mancata rinnovazione istruttoria in relazione all'attendibilità della persona offesa, alla sussistenza della minaccia estorsiva e della condotta violenta, nonché in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e non consentiti in sede di legittimità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità; che anche la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, inerendo all'esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 35484 del 12/07/2007, Capozzo, Rv. 237805), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 9 sulla responsabilità, pagg. 9 e 10 sul trattamento sanzionatorio);ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e -della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co