Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive complaints about prior convictions already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Angela Augliera's appeal inadmissible for failing to present new arguments beyond those previously rejected in the second instance. The appellant argued that the lower court violated the law by omitting the application of Article 131 bis of the Penal Code regarding her five prior convictions. The court ruled that her complaints were a mere repetition of issues already thoroughly addressed and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the pedissequa repetition of arguments already fully examined and rejected by the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGLIERA ANGELA nato a MESSINA il 03/12/1992 avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Augliera Angela, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.3 della motivazione per quanto attiene alla presenza di plurimi precedenti (5 condanne) ostative la concessione del beneficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 Ii Consigliere este ore Il Pres. ente