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Ordinanza — n. 22089/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Leone inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged the declaration of responsibility and the lack of acquittal due to prescription, but the court found the arguments too generic. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals must contain specific grounds and precise references to the contested act's reasoning; generic deductions render an appeal inadmissible as they prevent the reviewing judge from identifying the legal issues.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Article 581 requirements Specificity of grounds Inadmissible appeal Prescription defense Declaration of responsibility Procedural costs distacco di lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE GAETANO nato a BITONTO il 24/09/1985 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Leone; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 aprile 2