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Ordinanza — n. 22087/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele De Simone inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a different recidivism penalty increase, but the court found his arguments merely repeated those already rejected by the Court of Appeal of Genoa. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and dismissed by the court of second instance without providing new specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism penalty lack of specificity Code of Criminal Procedure revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
2 della sentenza impugnata, ove si specifica che l'aumento di pena è nella misura della metà e non già di 2/3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO-E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'erronea applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove si specifica che l'aumento di pena è nella misura della metà e non già di 2/3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 JI Co