Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal critique on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adams Collinis Mike inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing increase for continuation, but the court found these arguments insufficient. The court ruled that the first ground was merely a repetition of previously rejected complaints without new analysis, while the second ground concerned the punitive treatment rather than the substantive law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific legal critique; general complaints or arguments already adequately examined by the lower court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMS COLLINIS MIKE nato il 25/11/1970 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Adams Collinis Mike (alias Amed Isa); letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in punto di congruità degli aumenti inflitti a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Co