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Ordinanza — n. 22084/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as claim regarding punitive treatment is inadmissible due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gelsomino Leonardo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the motivation regarding the punitive treatment imposed but was deemed inadmissible because it pertained to the punitive aspect rather than a procedural defect. Consequently, the court rejected the claim for lack of deducibility and upheld the lower court's decision on the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the motivation concerning the punitive treatment of a defendant is inadmissible if it lacks procedural grounds and merely contests the substantive application of the sanction without alleging a violation of due process or legal requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal punitive treatment procedural defect Court of Cassazione sanction motivation modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELSOMINO LEONARDO nato a NAPOLI il 15/03/1978 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leonardo Gelsomino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 , I Consigliere