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Ordinanza — n. 22083/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and unsupported legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Paolo Cataldo inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected the first ground as mere factual complaints already adequately examined by the appellate court, while dismissing the second ground regarding Article 648 of the Penal Code as manifestly unfounded due to established jurisprudence on subjective elements. Furthermore, the court found the third ground regarding legal qualification deducible only from prior complaints, and the remaining grounds concerning sentencing and aggravating circumstances were deemed inadmissible for lacking sufficient legal basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals based on mere complaints or arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible, and appeals challenging sentencing without new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere complaints Article 648 Penal Code subjective element proof court costs order identificazione credibile documenti d'identità prove inattendibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
3 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod.
Art. 82 cpv
Art. 114 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
3 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PAOLO nato a NAPOLI il 12/03/1971 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Cataldo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente ed al riconoscimento dello stesso, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello alla pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr.

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove si sottolinea l'avvenuta consumazione di atti di violenza in danno della p.o.); osservato che il quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, che contestano il difetto della motivazione in ordine agli artt. 82 cpv, 114, 62 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante delle persone riunite, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha dato conto della percezione della persona offesa in merito alla presenza delle più persone; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna -del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.