Italian Court dismisses criminal appeal claiming procedural flaws and sentencing errors regarding fraud charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Christian De Cenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the criminal judgment's reasoning unproven as it merely repeated previously rejected arguments. The second and third grounds regarding sentencing and recidivism were deemed inadmissible because they concerned the punitive phase, which had been sufficiently examined by the lower court. Consequently, the appeal failed to meet the strict admissibility requirements for criminal appeals in Italy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the punitive phase of a criminal judgment are inadmissible if the lower court provided sufficient and logical reasoning addressing the defense's arguments, as such appeals must specifically critique the analysis of the contested grounds rather than simply restating prior objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CENZO CHRISTIAN nato a ATRIPALDA il 21/01/1986 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Christian De Cenzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 n. 4 e 99 comma quarto cod. pen., sono inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che, in particolare, il riconoscimento della continuazione esterna non esclude la sussistenza di una pluralità di condanne e, quindi, la possibilità di riconoscimento della recidiva reiterata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I