Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Pezzano inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a lower court's decision regarding criminal liability and prescription periods but failed to provide specific legal criticism of the reasoning. The court found the arguments on criminal responsibility were already adequately examined and the prescription calculation correct due to pandemic-related suspensions. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already examined by the lower court without specific legal criticism, or if it relies on generic complaints regarding factual determinations without identifying the precise error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZANO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 10/07/1960 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Pezzano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la natura illecita della merce sequestrata e la consapevolezza di tale falsità, anche alla luce della carenza di produzione documentale fiscale che avrebbe potuto legittimare la lecita provenienza dei beni messi in vendita); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 6 della sentenza impugnata, ove ha correttamente dato conto dei periodi di sospensione (350 giorni) che hanno impedito la maturazione del periodo prescrizionale alla data della sentenza di appello; che tale computo è stato correttamente calcolato, atteso che oltre alle due sospensioni della prescrizione per ragioni di astensione dalle udienze del difensore (203 giorni + 105 giorni), gli ulteriori 42 giorni di sospensione delle udienze dal 19.05.2020 al 30.06.2020 sono stati dovuti a rinvii d'ufficio per la pandemia da Covid - 19, in ossequio a quanto stabilito da Sez.
Un. per i rinvii d'ufficio nel periodo suddetto (Rv. 280432); che peraltro sul punto il ricorso è anche generico perché lamenta l'errata determinazione della sospensione senza nulla dedurre in ordine all'errore in cui sarebbe caduto la corte di appello; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro