Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and insufficient motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco D'Amuri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from motivational defects regarding his responsibility and recidivism, but the court found these claims to be mere complaints lacking new evidence. Consequently, the court ruled that the first ground was a repetition of already examined grievances while the second ground was inadmissible because it concerned sentencing rather than the existence of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints or defects in sentencing without challenging the factual basis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMURI FRANCESCO nato a LEGNANO il 22/07/1963 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco D'Amuri; Letta altresì la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per travisamento della prova in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente ed al riconoscimento dello stesso, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello alla pag. 7 della sentenza impugnata, ove sono esposti gli elementi per ritenerlo concorrente nei fatti; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I C