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Ordinanza — n. 22076/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and reiterative regarding criminal law violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Emolo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to observe criminal law regarding the intentional crime of receiving a moped, but the court found his arguments generic and repetitive. Consequently, the court rejected the appeal because it lacked specific new grounds beyond reiterating the defense's points already examined.

Regesto Legislator

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Art. 533 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and reiterative, failing to present new substantive arguments beyond those already examined by the lower court.

Parole chiave

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generic appeal grounds reiterative arguments criminal procedure law inadmissible appeal court costs award incidente ciclistico ricorso per risarcimento danni spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Luca Emolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 533 cod.
art. 533 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Luca Emolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 533 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMOLO LUCA nato a CATANIA il 23/03/1993 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Emolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., è generico e reiterativo sul dolo di ricettazione del ciclomotore, seppur a fronte di congrua e non illogica motivazione e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consiglier