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Ordinanza — n. 22075/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are unexamined complaints already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Noli inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding damage to a cell and his capacity, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims because they merely reproduced complaints already thoroughly examined and dismissed with proper legal reasoning by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4, 89, 219 comma 3 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of complaints already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive complaint criminal code violation exhaustion of grounds court of cassation procedural dismissal legal reasoning atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 89 cod. pen.
Art. 219 comma 3 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOLI MIRKO nato a GENOVA il 06/11/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mirko Noli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 89 e 219 comma 3 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla condotta di danneggiamento della cella, sulla capacità dell'imputato e sulla misura di sicurezza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I Consi