Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive of already examined and rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by George Onyango inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant contested the lower court's legal qualification of the facts as receiving stolen goods, but the Court found his arguments were merely a repetition of grievances already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked specific critical analysis of the original judgment's reasoning and dismissed it without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONYANGO GEORGE nato il 13/06/1967 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di George Onyango; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei termini della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consigli