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Ordinanza — n. 22073/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against acquittal under habitual offense provision due to lack of two additional similar offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code, claiming habitual behavior, but the court found the lower court correctly applied the law. The decision rests on the strict statutory requirement that habitual behavior necessitates at least two additional offenses of the same nature beyond the one currently prosecuted.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The provision establishing non-punishment for habitual offenders is a mandatory legal typification requiring at least two additional offenses of the same kind, leaving no room for judicial discretion in evaluating the habitual nature of the conduct.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code habitual offender provision non-punishment rule two additional offenses mandatory legal typification inadmissible appeal judicial discretion limits frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogera Campisi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
266591 e in motivazione); che, peraltro, la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI CALOGERA nato a SANTAGATA DI MILITELLO il 09/02/1956 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Calogera Campisi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3); che, invero, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione); che, peraltro, la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità del comportamento, ovverosia di una presunzione legale che non lascia margini di discrezionalità al giudice del merito, trattandosi di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito in quanto non irragionevole né arbitraria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 ap