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Ordinanza — n. 22072/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to prove lack of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments and insufficient evidence regarding the missing complaint. The appellant criticized the lower court's reasoning generically without detailing how judges exceeded limits or providing the necessary documents to prove the absence of a formal complaint. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal must be specific and self-contained, and complaints regarding the lack of a formal complaint can only be raised in the Supreme Court within the limits of its own jurisdiction, requiring the submission of all relevant documents.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity missing formal complaint Article 581 c.p.p. Article 129 c.p.p. condizioni della detenzione preventiva misure sostitutive della carcerazione mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORARU DAN IULIAN nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dan Iulian Moraru; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nonché la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, è del tutto privo dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata e senza precisare il contenuto e la decisività dei motivi negletti; che, inoltre, quanto alla mancanza della condizione di procedibilità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la relativa doglianza può essere dedotta per la prima volta in Cassazione nei soli limiti della cognizione propria del giudizio di legittimità, che si caratterizza per l'impossibilità di accedere agli atti e di apprezzarne il merito del contenuto e per l'immediata pacifica evidenza del contesto in fatto; che, nella specie, si censura la mancanza di querela genericamente, senza adempiere all'onere di mettere a disposizione della Corte tutti gli atti o tutte le specifiche indicazioni pertinenti all'accezione proposta e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il