Ordinanza — n. 22071/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/07/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Pasquale Formisano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione all'art. 599 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato poiché prospetta deduzioni non specifiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non essendo stata fornita la prova della effettiva trasmissione al collegio di appello della definitiva proposta di concordato corredata dal consenso del P.G., la quale infatti ha richiesto la conferma della sentenza appellata nelle conclusioni; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. pen; Ordinanza — n. 22071/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato poiché prospetta deduzioni non specifiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non essendo stata fornita la prova della effettiva trasmissione al collegio di appello della definitiva proposta di concordato corredata dal consenso del P.G., la quale infatti ha richiesto la conferma della sentenza appellata nelle conclusioni; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMISANO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/07/1985 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Formisano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione all'art. 599 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato poiché prospetta deduzioni non specifiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, non essendo stata fornita la prova della effettiva trasmissione al collegio di appello della definitiva proposta di concordato corredata dal consenso del P.G., la quale infatti ha richiesto la conferma della sentenza appellata nelle conclusioni; considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I