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Ordinanza — n. 22070/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to repetition of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Prattichizzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of Article 81 of the Criminal Code regarding the temporal continuity of crimes, but the Court found his arguments were merely a repetition of objections already thoroughly examined and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked a specific, new legal analysis of the contested reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Article 81 Criminal Code continuity of crimes Court of Cassazione procedural inadmissibility court costs infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 81 cod. pen
Letto il ricorso di Daniele Prattichizzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATTICHIZZO DANIELE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 21/01/1984 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Prattichizzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente motivato in ordine alla differenza temporale dei momenti consumativi dei reati contestati, incompatibile con il riconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consiglier