Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to address specific grounds in second instance. The court rejects arguments regarding subjective elements and mitigating circumstances. Appeals are declared inadmissible with costs awarded to the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by the Tedde and Morandi families inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court erred in applying criminal law regarding subjective elements and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were either already adequately examined in the second instance or lacked the specific critical analysis required for admissibility in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.; Art. 600 c.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce grievances already examined by the court of appeal without providing a specific critical analysis of the legal arguments supporting the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEDDE CARLO nato a CARBONIA il 08/11/1953 TEDDE DANILO nato a LUINO il 09/05/1986 MORANDI ROSALIA nato a CURIGLIA CON MONTEVIASCO il 30/05/1957 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carlo Tedde, Danilo Manuel Tedde e Rosalia Morandi; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.43 e 646 cod. pen. per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dei prevenuti e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata valutazione del disposto di cui all'art. 133 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il