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Ordinanza — n. 22067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn by defendant under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Michele Giuseppe Mercandelli inadmissible because the defendant subsequently withdrew it on April 15. The procedural outcome relied on Article 591, paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, which mandates dismissal when an imputate renounces their appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 cod.proc.pen.; An appeal is inadmissible if the appellant renounces it before the court rules on its admissibility, resulting in automatic dismissal and liability for costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility Criminal Procedure Code procedural costs fine fund payment imputate renunciation automatic dismissal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 cod.proc.pen.
l'imputato ha rinunciato al ricorso e che pertanto ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen.
art. 591 comma 1 cod.proc.pen
l'imputato ha rinunciato al ricorso e che pertanto ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCANDELLI MICHELE GIUSEPPE nato a CARATE BRIANZA il 14/07/1967 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Giuseppe Mercandelli; ritenuto che con successiva comunicazione del 15 aprile u.s. l'imputato ha rinunciato al ricorso e che pertanto ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen. deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 I Consiglier