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Ordinanza — n. 22065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Vaccaro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding violations of the Code of Criminal Procedure and Penal Code to be merely complaints already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal failed because it lacked the specific critical analysis required to challenge the lower court's decisions on photographic recognition and the aggravating circumstance of diminished defense.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 61, n. 5 c.p.: Appeals must contain specific critical analysis of the lower court's reasoning; mere repetition of complaints already dismissed with correct legal arguments renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific critique repetition of complaints Code of Criminal Procedure diminished defense aggravating circumstance rapina qualificata difesa penale risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 213 e ss. cod. proc. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GENNARO nato a NAPOLI il 25/11/1985 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Vaccaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen. e 61 n. 5 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulla ricognizione fotografica e sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consiglie