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Ordinanza — n. 22064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLAZZO DANIELE nato a BORGOMANERO il 20/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Daniele Cappellazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez.

Parole chiave

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domicilio eletto domicilio di una parte libera scelta del domicilio permesso di domicilio residenza abituale assegnazione del luogo di soggiorno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLAZZO DANIELE nato a BORGOMANERO il 20/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Cappellazzo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce di quanto già ritenuto da Sez.

6. n. 3365/2024; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato e dell'applicazione della ritenuta recidiva, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consigl