Italian Court dismisses criminal appeal as arguments are unoriginal complaints already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Veronica Vita Tramonte and Angelo Caruso inadmissible. The court found the arguments contesting the lower court's decision on criminal responsibility and non-punishment grounds to be unoriginal complaints previously adequately examined and rejected with correct legal reasoning. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are merely reproductions of complaints already sufficiently examined and rejected by the court of first instance without specific critical analysis of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAMONTE VERONICA VITA nato il 28/06/1990 CARUSO ANGELO nato a MAZARA DEL VALLO il 17/04/1989 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Caruso e Veronica Vita Tramonte; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sui prevenuti e pag. 6 della sentenza con riferimento alle comprovate motivazioni che hanno escluso l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Consig