Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on reviewing lower court's reasoning logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding aggravated robbery and violated the 'beyond reasonable doubt' standard, claiming illogical reasoning. The court rejected these claims, stating that cassation judges cannot re-evaluate facts or test the logical consistency of the lower court's argumentation, which was found sound and legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning, even when the 'beyond reasonable doubt' principle is invoked.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVI GIUSEPPE nato a PARTINICO il 09/05/1992 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Davì Giuseppe; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata e violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 4-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, individuando il ricorrente quale soggetto che dopo avere aggredito la vittima si impossessava di beni della stessa; Ritenuto che, con specifico riguardo alla dedotta violazione della regola B.A.R.D., in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. 08/02/2024 ) Rv. 285801 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 Il Presidente Luci