Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repetitive grievances and improper focus on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alex Stocchi inadmissible and ordered him to pay costs. The first two grounds were rejected as they merely repeated grievances already adequately examined by the lower court without new legal analysis. The third ground regarding sentencing increases was deemed inadmissible because it concerned the punitive treatment rather than the substantive criminal liability. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility, resulting in a dismissal with cost sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce grievances already examined by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOCCHI ALEX nato a MONZA il 01/02/1981 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alex Stocchi; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per i reati contestatigli, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto motivazionale e la violazione di legge in ordine all'aumento per continuazione, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità degli aumenti inflitti a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,