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Ordinanza — n. 22060/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding recidivism under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to explicitly link the contested recidivism to the two specific prior fraud convictions mentioned in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and correlation with the facts cited by the judge.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must be specific and self-sufficient, requiring a direct correlation between the cited facts in the contested decision and the grounds of the appeal to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility recidivism contestation Article 581 Code of Criminal Procedure correlation of facts esame d'idoneità alla guida guida senza autorizzazione corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Monte; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Monte; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/09/1956 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Monte; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, il ricorrente non si confronta con la specifica indicazione di due precedenti penali per truffa, passati in giudicato in epoca prossima alla commissione della truffa sub iudice, considerati indicativi della crescente pericolosità dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 apri