Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground, challenging the qualification of facts regarding computer fraud conspiracy, was not properly raised in the second instance as it lacked specific motivation there. Similarly, the second ground concerning Article 131-bis of the Penal Code was rejected as it merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without new analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must strictly adhere to the grounds specified in the second instance judgment; new or generic allegations not specifically critiqued in the lower court are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTEMS FLAVIO nato a ROMA il 08/04/1993 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la successiva memoria nell'interesse di Flavio Attems; ritenuto che il primo motivo di ricorso, poi reiterato anche nella memoria, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto come ipotesi di concorso nel reato presupposto di truffa informatica, non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; considerato che il secondo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Con