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Ordinanza — n. 22058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic criticism of reasoning lacking specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Antonia Milano and Luca Laino inadmissible. The appellants criticized the lower court's use of generic reasoning without specifying how the judges exceeded established limits. The court rejected this because the complaint failed to meet the strict requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal challenging the motivation of a judgment is inadmissible if it merely criticizes the use of generic reasoning without specifying the exact terms in which the judges exceeded established limits or without confronting the specific argumentative apparatus of the contested decision.

Parole chiave

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generic reasoning inadmissible appeal Article 581 c.p.p. motivation requirements Corte di Cassazione dissigillamento di atti omissione del ministero pubblico documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILANO ANTONIA nato a CROTONE il 26/02/1978 LAINO LUCA nato a CARIATI il 18/10/1984 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di Antonia Milano e Luca Laino, nel loro rispettivo interesse; considerato che l'unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi e sostanzialmente sovrapponibile, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 april