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Ordinanza — n. 22057/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the legal ground was not properly raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rosaria Rita Faraone inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment based on violations of Articles 81 and 116 of the Penal Code, but the court found these specific complaints were not properly raised in the prior appeal stage. Consequently, the court ruled that the new legal arguments presented in the cassation petition were inadmissible because they constituted a new issue rather than a continuation of the original appeal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the legal grounds raised in the petition were not specifically and substantively argued in the appeal judgment, as they must be deducible from the prior proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new legal grounds procedural requirement appeal judgment cassation petition violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAONE ROSARIA RITA nato a PALERMO il 29/09/1995 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosaria Rita Faraone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine agli artt. 81 cpv e 116 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04