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Ordinanza — n. 22056/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence and aggravating circumstances under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22056/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to consider an aggravating circumstance, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific reasoning of the appellate judgment. Consequently, the court ruled that cassation review cannot re-evaluate factual findings, which remain the exclusive domain of the trial judge, and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The appeal must specify the exact errors in the lower court's reasoning regarding evidence and aggravating circumstances; generic complaints or requests for a new factual evaluation are inadmissible as they exceed the cassation court's power to review only legal errors.

Parole chiave

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lack of specificity cassation inadmissibility evidence evaluation aggravating circumstances factual findings review motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 61, first paragraph, no. 7 c.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Bruciotti; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, nonché della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUCIOTTI PAOLO nato a BUSTO ARSIZIO il 03/01/1972 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Bruciotti; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, nonché della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano pagg. 4 e 5 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il