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Ordinanza — n. 22054/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding fraud intent and sentencing comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant failed to provide detailed arguments linking the lower court's reasoning to specific errors in proving fraud intent or evaluating sentencing factors. Consequently, the court upheld the original judgment, citing established precedents that discretionary sentencing evaluations are not subject to review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 69 c.p. The appeal must contain specific grounds detailing the errors; generic complaints regarding factual reconstruction or discretionary sentencing balances are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds fraud intent proof sentencing comparison discretionary evaluation inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa elementi di verosimiglianza allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 69 c.p.
3 e 4); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
Art. 133 c.p.
245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 69 cod. pen
3 e 4); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
art. 133 cod. pen
245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019
279908; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGALLI SIMONE nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 27/06/1971 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Sangalli;- ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo alla prova del dolo di truffa, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02;

Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463 - 04), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci