Italian Court dismisses appeal as inadmissible for duplicating prior grievances and lacking specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Martinelli inadmissible and ordered him to pay costs. Martinelli argued that the lower court's decision on his criminal liability for possessing counterfeit Napoli football tickets was unmotivated and violated the law, while also claiming a lack of reasoning regarding mitigating circumstances and recidivism. The court rejected these claims because the first grievance merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge, and the second grievance was procedurally barred in a legitimacy review. Consequently, the appeal was dismissed without a merits analysis, emphasizing that the lower court's reasoning was sufficient and free from obvious illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ROSARIO nato a NAPOLI il 14/10/1982 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosario Martinelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. in ordine al possesso di biglietti della società Calcio Napoli contraffatti); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024