Italian court dismisses appeal as lack of interest exists since imposed sentence is lighter than the agreed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diop Saliou inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the appellate court's sentence of one year and four months was harsher than the two-year sentence agreed upon in the concordato procedure. The court rejected this claim, noting that the appellate judge correctly identified the agreement's exclusion of recidivism while retaining liability for crimes that should have been declared time-barred, rendering the appellant's position contra legem.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod.proc.pen.; Art. 366 cod.proc.civ.: A criminal appeal challenging a sentence that is lighter than the agreed settlement lacks legal interest and is therefore inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP SALIOU nato il 09/05/1979 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diop Saliou, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ed erronea applicazione della stessa in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. è proposto in difetto di interesse posto che la pena inflitta all'esito del giudizio di appello (anni 1, mesi 4 di reclusione ed C 500 di multa) è inferiore a quella concordata (anni 2 di reclusione ed C 600 di multa); che il motivo è anche manifestamente infondato avendo il giudice di appello rilevato come la richiesta di concordato prevedeva l'esclusione della recidiva senza poi escludere la sanzione per reati che avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti così che la stessa appariva contra legem; che il riconoscimento della recidiva è fondato sul plurime argomentazioni in fatto esenti da censure esposte a p.3 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024 I Consiglier estensore Il Presidente