Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and violation of devolutum limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of appeal lacked specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of the second-instance judgment. The appellant failed to demonstrate that the lower court misinterpreted specific evidence or omitted decisive proof, as required by procedural law. Consequently, the appeal was rejected because the alleged errors did not meet the strict threshold for cassation review under the principle of devolutum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The ground of appeal alleging misinterpretation of evidence is inadmissible if raised for the first time in cassation, as it violates the limits of devolutum and improperly expands the scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVELA RICCARDO nato a GENOVA il 28/06/1992 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Rivela; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, invero, nel caso di "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che, di conseguenza, è onere del ricorrente rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; che, nella specie, il ricorrente non assolve a tale onere, né specifica la decisività e rilevanza dell'eventuale travisamento in relazione alla complessiva valutazione della sentenza impugnata; che, di contro, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02;
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de