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Ordinanza — n. 22050/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of specific critique and infounded prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Valerio Andreucci inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected because it merely repeated previously examined complaints without specific analysis of the lower court's reasoning. The second ground regarding the omission of prescription was deemed manifestly unfounded since the mitigating circumstance does not apply under Article 157 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 157 c.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific critique of the lower court's reasoning, and a claim of prescription is unfounded when the mitigating circumstance is not calculated according to the relevant statutory provisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific critique omitted prescription mitigating circumstance Article 157 Penal Code procedural costs Criminal appeal difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 157 c.p.
art. 157 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREUCCI VALERIO nato a ASCOLI PICENO il 06/06/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; P \P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valerio Andreucci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per travisamento del compendio probatorio, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla presenza dell'imputato a bordo del mezzo di provenienza furtiva); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato poiché la riconosciuta circostanza attenuante non va calcolata ai sensi dell'art. 157 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024