Cassation court dismisses appeal claiming procedural violation regarding trial instruction renewal due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Battista Aversa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance acquittal was flawed due to the failure to renew the trial instruction, citing a specific article of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting it involved a misinterpretation of evidence rather than a genuine procedural error contrary to established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. C) cod. proc. pen.; The appeal alleging a violation of the rule on trial instruction renewal is inadmissible when the complaint constitutes a manifestly unfounded interpretation of evidence or a distortion of facts contrary to settled jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA BATTISTA nato a CASSANO ALLO IONIO il 29/06/1981 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di Battista Aversa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen. quanto all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per riformare la sentenza di proscioglimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; che, in particolare, nel caso in esame non si verte di ipotesi di diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, bensì della differente valutazione di elementi documentali (cfr. Sez. 3 n. 36905/2020) oltre che del palese travisamento di prove; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 Il Cons