Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Firas Chebbi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court's conviction under Article 629 of the Penal Code and the denial of mitigating circumstances. The court ruled that the appeal lacked concrete specificity, attempted to re-evaluate facts outside the scope of legal review, and failed to identify specific errors in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 62, 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity, attempts a re-evaluation of facts outside the scope of legal review, or fails to identify specific errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI FIRAS nato il 07/11/1989 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Firas Chebbi; - ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito, correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., hanno ampiamente disatteso i motivi di gravame, genericamente riproposti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, con le quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen., sono prive di concreta specificità e manifestamente infondate in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita dalla legge, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto all'attenuante comune, il riconoscimento della speciale tenuità del danno patrimoniale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio e tale accertamento, rientrante nella discrezionalità di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora sia sorretto da motivazione esente da criticità giustificative, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); che, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come nel caso di specie (si vedano pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci