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Ordinanza — n. 22047/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction to review factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gemignani Adriano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding criminal liability for the crime of receiving stolen goods. The court rejected this, noting that the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of the case facts or logically test the reasoning of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the factual reasoning or logical consistency of the lower court's decision, as it cannot substitute its own evaluation of the case facts.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility lack of jurisdiction review factual reasoning assessment criminal liability reasoning substitution of evaluation motivi di cassazione motivazione nel merito difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMIGNANI ADRIANO, nato a Viareggio il 27/10/1945 avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gemignani Adriano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile