Cassation appeal dismissed for lack of concrete advantage due to prior acquittal on prescription grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a concrete legal advantage from overturning a lower court's acquittal based on prescription. The appellant argued the original judgment lacked proper reasoning regarding the statute of limitations, but the court held that since the defendant was already acquitted, no further benefit could be derived from changing the acquittal's formula. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 2, lett. a) c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant cannot demonstrate a concrete and effective advantage resulting from the removal of the contested judgment, particularly when the lower court has already granted acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . EMMAUSSO ANTONIO, nato a Napoli il 23/08/1980 avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emmausso Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione della insussistenza della condizione di procedibilità per il reato contestato al capo B), non è consentito in sede di legittimità, perché l'interesse al ricorso per cassazione, avverso una sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità per estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali possa essere desunto e ciò non è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 aprile 2024.