Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat previously rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these grounds lacked specificity. The court determined the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMONE IGNAZIO nato a PALERMO il 21/10/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46951/23 Salamone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0