Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to imbalanced mitigating and aggravating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Fabbri inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Articles 628 of the Penal Code. The appellant argued that the sanction was excessive due to an imbalance between the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, and the aggravating factors. The court rejected this claim because the appeal failed to provide a precise comparison with the specific criteria used by the lower court judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal challenging the excessiveness of a sanction based on the balance of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if it does not offer a precise confrontation with the specific criteria adopted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI ROBERTO nato a LATINA il 06/09/1963 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46868/23 Fabbri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di sub valenza dell' attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con le ritenute aggravanti, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4,5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04