Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21846/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentencing due to imbalanced mitigating and aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Roberto Fabbri inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Articles 628 of the Penal Code. The appellant argued that the sanction was excessive due to an imbalance between the mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, and the aggravating factors. The court rejected this claim because the appeal failed to provide a precise comparison with the specific criteria used by the lower court judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal challenging the excessiveness of a sanction based on the balance of mitigating and aggravating circumstances is inadmissible if it does not offer a precise confrontation with the specific criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility excessive sentencing claim mitigating circumstance balance aggravating factors assessment Italian Supreme Court procedure sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
46868/23 Fabbri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 628 cod.
Art. 628 cod. pen.
46868/23 Fabbri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
46868/23 Fabbri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 628 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI ROBERTO nato a LATINA il 06/09/1963 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46868/23 Fabbri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 628 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di sub valenza dell' attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con le ritenute aggravanti, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4,5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04