Italian Court dismisses appeal as generic and fails to meet procedural requirements for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic grounds and procedural defects. The appellant argued against the conviction for a specific crime but offered only repetitive complaints without substantive merit. The court ruled that the second ground regarding sentencing was not properly deduced in the appeal act as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or those not previously deduced in the appeal act render the recourse inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI MANUEL nato a ROMA il 28/04/1984 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46867/23 Parisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 4);
Ritenuto, quanto alla seconda censura relativa alla omessa motivazione sull'aumento di pena per la continuazione, che la stessa, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il