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Ordinanza — n. 21844/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and clerical name discrepancy, ruling inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime and challenged the sentence's validity due to a name mismatch between the listed judge and the actual signatory. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that such discrepancies do not constitute nullity when the correct judges are recorded in the minutes.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Sez. 5, n. 4530/2022: Generic appeals lacking specific merit arguments are inadmissible, and clerical errors in sentencing headers do not invalidate judgments if the correct judges are listed in the minutes.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection clerical error nullity judicial name discrepancy court costs and fine risarcimento per errore giudiziario protezione del nome esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
46836/23 Pirone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
46836/23 Pirone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE DAVIDE nato a LUCERA il 09/10/1972 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46836/23 Pirone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto inoltre, quanto alla dedotta nullità della sentenza per la difformità tra il nome del giudice indicato nell'intestazione della sentenza e quello dell'estensore che la ha effettivamente sottoscritta (così come risulta anche dal verbale di udienza) che si tratta di doglianza manifestamente infondata, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,