Italian Supreme Court dismisses appeal for excessive sentencing due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Folliero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Folliero argued that the lower court's sentence was excessively severe and failed to grant generic mitigating circumstances, but his claims were too vague. The court rejected these arguments because they lacked specific legal reasoning or factual data to support the censure against the lower court's detailed motivations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and substantiated; generic complaints without explicit legal or factual grounds or without confronting the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLLIERO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 05/08/1994 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46786/23 Folliero OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure e senza confrontarsi realmente con le motivazioni della sentenza impugnata che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22