Italian Supreme Court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific factual or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of the principle of relevance. The appellant argued that the lower court incorrectly applied recidivism rules, but the court found the arguments merely repetitive of the original appeal without new legal reasoning or factual data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court must be specific and grounded in new legal or factual reasons; generic repetitions of lower court arguments render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSACCHI GRAZIANO nato a CODIGORO il 24/01/1968 avverso l'ordinanza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 46745/23 Musacchi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa validità dell'atto impugnatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, limitandosi in sostanza a ripetere le censure già svolte nell'atto di appello in tema di negata disapplicazione della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22