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Ordinanza — n. 21840/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and generic factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing against the existence of liability and the severity of the sentence. The court rejected these claims because they were too generic, lacked specific factual arguments, and merely repeated points already adequately examined by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and legal; generic factual challenges or arguments not manifestly illogical are inadmissible as they do not assist the court in reviewing the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic factual arguments criminal liability procedural costs revisione della sentenza penale restituzione di prestazioni complementari adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC SANIJA nato il 20/01/1976 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 46706/23 SULEMANOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che formulata in termini assai generici, è versata in punto di fatto ed incentrata sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. punto 2.2. della sentenza impugnata);

Ritenuto che le doglianze attinenti alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i